DM 20/04/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplinante le esercitazioni di guida obbligatorie
Se ne riporta la trascrizione del testo e del primo allegato.
Decreto Ministeriale del 20/04/2012 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 95 del 23/04/2012 Titolo/Oggetto Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B articolo 1: Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B 1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto. 2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere. 3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi. 4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni. 5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo. 6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida. 7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata. 8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
Allegato 1
Modulo | Ore | Obiettivi | Esercitazioni |
A | 2 ore | La guida in condizioni di visione notturna | Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici. |
B | 2 ore | Guida su strade extraurbane | Circolare su strade di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile. |
C | 2 ore | Guida su autostrade o su strade extraurbane | Circolare su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione. |
Allegato 2
[omissis]
guide certificate guide obbligatorie
Allegato 3
[omissis]
guide obbligatorie guide certificate
Per gli altri allegati al DM (di minore importanza per le finalità che si propone questo sito), è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale o il sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.